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Gli operatori olistici in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© non effettuano diagnosi, ne alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell’ambiente.
La "nutrizione ORTOMETABOLICA"© promuove il normale e fisiologico funzionamento dell'organismo
ARTICOLO 1
Il presente codice etico è composto da regole
vincolanti per ogni operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"©.
ARTICOLO 2
Coloro che utilizzano la definizione di "nutrizione ORTOMETABOLICA"© senza
averne i dovuti requisiti professionali (rapportati a
precisi e seri criteri di formazione didattica), compiono
un atto di grave scorrettezza nei confronti degli utenti e
dei Naturopati regolarmente formati.
ARTICOLO 3
Il Naturopata ha il dovere di evitare ogni confusione di
ruoli abusando di titoli di ordine strettamente medico o
psicologico, qualora gli stessi non corrispondano ad una
vera e propria appartenenza professionale regolarmente
riconosciuta. Gli operatori olistici in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© hanno l'obbligo di informare facendo firmare il consenso informato l'utente sulle proprie competenze.
ARTICOLO 4
E' fatto assoluto divieto a tutti gli operatori olistici in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© di fregiarsi di titoli non riconosciuti in italia che possano in qualsiasi modo forviare l'utente. E in particolar modo è vietato l'utilizzo di titoli accademici esteri quali Dr. Ph. ecc. se non regolarmente riconosciuti in Italia.
ARTICOLO 5
Gli operatori olistici in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© , consci del proprio compito di fornire
una completa e specifica forma di consulenza per un
programma di igiene di vita, impostata soprattutto su
principi di prevenzione, anche in rapporto a condizioni
nutrizionali ed ambientali, accetta la responsabilità dei
propri atti professionali e delle loro dirette e prevedibili
conseguenze.
ARTICOLO 6
Nell’esercizio della professione l'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© ritiene
assolutamente illecito ogni atto, tecnica o parola che possa
portare danno alla dignità della Persona. Il Naturopata
non opera alcun tipo di discriminazione in base
all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza,
all’orientamento sessuale, all’etnia, alla politica, alla
nazionalità, alla disabilità, allo stato socio-economico.
ARTICOLO 7
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© è tenuto a mantenere un livello adeguato
di aggiornamento e competenza a livello professionale.
Competenza esperienza e formazione sono sempre presenti e
curate in modo minuzioso con l’intenzione e il dovere
primario di indirizzo verso l’aiuto delle Persone, senza
peraltro sviluppare giudizi ed opinioni di sorta verso le
stesse.
Riconoscendo i limiti della propria competenza, l'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© non impiega metodologie senza adeguato fondamento
sperimentale e scientifico.
ARTICOLO 8
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© salvaguarda la sua autonomia nella scelta
delle metodologie e dei prodotti stessi, nonché della loro
utilizzazione, dalle eventuali pressioni di case produttrici
o di qualsivoglia veicolo di origine pubblicitario. Nell'applicazione della "nutrizione ORTOMETABOLICA"© utilizza esclusivamente prodotti certificati idonei.
ARTICOLO 9
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© non deve utilizzare alcuna forma
pubblicitaria atta ad ingannare l’utente circa la
possibilità della "nutrizione ORTOMETABOLICA"© .
Parimenti non avvalla con il proprio nome ed il proprio
titolo professionale attività ingannevoli, ma il dovere di
offrire la propria professionalità a livello collaborativo
nel rispetto delle altrui competenze.
ARTICOLO 10
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© è strettamente subordinato al segreto
professionale; pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni personali degli utenti di cui può essere messo
al corrente durante la sua attività.
Nei casi di collaborazione con colleghi o altri
professionisti, può condividere solo le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di
collaborazione, comunque sempre nell’intento di migliorare
la qualità dello stato di salute dell’utente. La segretezza
di tali informazioni deve essere completamente protetta
anche attraverso il controllo e la corretta custodia degli
appunti, annotazioni, scritti o documentazioni di qualsiasi
genere che riguardano l’attività ed il rapporto
professionale, in piena osservanza delle norme vigenti in
materia di privacy.
ARTICOLO 11
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© si vieta qualsiasi tipo di condotta atta a
nuocere alle Persone di cui si occupa e non utilizza il
proprio ruolo per assicurare a sé o ad altri, indebiti
vantaggi di tipo personale.
ARTICOLO 12
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© è tenuto ad indicare, alla fase iniziale
del rapporto, l’entità del compenso professionale, che dovrà
essere adeguato alle prestazioni presumibilmente da
svolgere. In nessun caso il compenso
potrà essere condizionato all’esito del risultato
dell’intervento professionale, vietandosi altresì l’uso
degli strumenti di valutazione di cui dispone.
ARTICOLO 13
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© si impegna a favorire le via di
comunicazione ed interscambio con i propri colleghi,
favorendo altresì la formazione e l’aggiornamento
professionale degli stessi con i quali mantiene rapporti
ispirati ai principi della solidarietà, della lealtà e del
rispetto. Sente inoltre, come sua precisa responsabilità ,
quella di favorire la diffusione delle sue conoscenze e
della scienza della "nutrizione ORTOMETABOLICA"© per scopi di benessere umano e
sociale.
ARTICOLO 14
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© valuta, nell’interesse della Persona,
l’eventuale ricorso ad altre specifiche competenze di ordine
specialistico o medico, fornendo l’eventuale consulenza
richiesta senza pretendere né accettare compensi di alcun
tipo per tali inviti.
ARTICOLO 15
Durante l’esercizio della professione e comunque venga
rappresentata, a qualunque titolo, la professione stessa, l'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© è tenuto ad uniformare la propria condotta ai
principi del decoro e della dignità professionale.
ARTICOLO 16
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© si astiene dal rilasciare dichiarazioni
false od ingannevoli concernenti la propria formazione o
sugli effetti che la "nutrizione ORTOMETABOLICA"© possiede sullo stato di
salute psico-fisica della Persona.
ARTICOLO 17
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© evita di assumere pubblicamente
comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della
clientela.
ARTICOLO 18
L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"© svolge la propria attività in ambiti e
situazioni che non compromettono la propria autonomia
professionale e il rispetto delle norme deontologiche. Il
Naturopata non svolge la propria attività professionale
telefonicamente o a distanza.
ARTICOLO 19
Le prestazioni nei confronti delle persone minorenni
sono subordinate al consenso delle persone che esercitano la
potestà genitoriale o la tutela.
ARTICOLO 20
Tutti i prodotti atti alla corretta applicazione della "nutrizione ORTOMETABOLICA"©devono essere notificati al ministero, essere etichettati secondo la legilazione italiana, devono essere di libera vendita, non contenere sostanza geneticamente modificate, essere naturali al 100% e non contenere principi attivi di sintesi, avere un alto coefficente di biodisponibilità. L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"©deve sempre informare l'utente che la "nutrizione ORTOMETABOLICA"© non deve essere considerata come sostituta di un'alimentazione variata, consigliare in presenza di patologie di rivolgersi al proprio medico di fiducia. L'operatore olistico in "nutrizione ORTOMETABOLICA"©non prescrive mai le dosi, ma si attiene a quando indicato dal produttore del supplemento alimentare.
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